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Con un Comunicato Stampa il “Garante per la Protezione dei dati personali” ha fatto sapere che “è illecito monitorare in maniera sistematica il traffico degli utenti per individuare se si scambiano file musicali o giochi su Internet“.

Tutti gli organi di stampa hanno riportato questa notizia, che ha tranquillizzato molti utenti, ma non è stata presa molto bene dalle case discografiche & Company.

L’Autorità per la privacy ha chiuso l’istruttoria avviata sul “caso Peppermint“, la società discografica che aveva svolto, attraverso una società informatica svizzera (la Logistep, utilizzata anche dalla società Techland con riferimento a software relativi a giochi), un sistematico monitoraggio delle reti peer to peer (P2P).

Tramite l’utilizzo di software specifici, le società avevano individuato numerosissimi indirizzi IP (che identificano i computer collegati ad Internet) relativi a utenti ritenuti responsabili dello scambio illegale di file: erano poi risaliti ai nomi degli utenti, anche italiani, al fine di potere ottenere un risarcimento del danno.

La segnalazione era partita da Altroconsumo.

Poi via via le altre associazioni di consumatori si erano mosse in difesa di migliaia di utenti che si erano visti costretti a pagare per aver scaricato file da internet tramite il peer to peer.

Il Garante ha ricordato che la direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche vieta ai privati di poter effettuare monitoraggi, ossia trattamenti di dati massivi, capillari e prolungati nei riguardi di un numero elevato di soggetti.

É stato, poi, violato il principio di finalità: le reti P2P sono finalizzate allo scambio tra utenti di dati e file per scopi personali.

L’utilizzo dei dati dell’utente può avvenire, dunque, soltanto per queste finalità e non per scopi ulteriori quali quelli perseguiti dalle società Peppermint e Techland (cioè il monitoraggio e la ricerca di dati per la richiesta di un risarcimento del danno).

Insomma un’assoluzione piena per tutti coloro che usano il P2P, indipendentemente dall’uso che se ne fa.

Il Garante prosegue evidenziando come non siano stati rispettati i principi di trasparenza e correttezza, perché i dati sono stati raccolti ad insaputa sia degli interessati sia di abbonati che non erano necessariamente coinvolti nello scambio di file.

Le società che hanno effettuato il monitoraggio sono ora obbligate a cancellare, entro il 31 marzo, i dati personali degli utenti che hanno scambiato file musicali e giochi attraverso il sistema P2P.

Insomma un pezzettino della nostra Privacy quando navighiamo online è salva, speriamo che avvenga lo stesso per tutto il resto.

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