Phishing e Cyber-riciclaggio, le prime pronunce penali e civili

Inserito in Dal web, Sicurezza da Ambra il 15th marzo 2010

virusSono finalmente disponibili le motivazioni delle prime sentenze in materia di phishing pronunciate dai tribunali italiani in materia penale. Iniziano ad essere massimale anche le prime pronunce civili in tema di illeciti prelievi di denaro dai portali bancari per via telematica.

Quanto ai profili penali, la giurisprudenza milanese (Tribunale Milano 7/11/2007 e Tribunale Milano 15/10/2007) ha preso in considerazione della ipotesi di phishing telefonico, dal momento che si trattava di furto di dati bancari avvenuti attraverso l’invio mirato di telefonate effettuate nei confronti di correntisti bancari ai quali, fingendosi addetti alla sicurezza dei circuiti bancari e paventando rischi inesistenti, chiedeva ed otteneva la comunicazione di codici d’accesso ai conti correnti.

Le sanzioni erano decisamente severe (due anni e otto mesi), tenuto conto che nei casi indicati in sentenze i processi si concludevano con la riduzione della pena prevista per il rito abbreviato (riduzione secca di almeno un terzo della pena) e, in ogni caso si prevedeva la condanna al pagamento della parte civile con sentenza provvisoriamente esecutiva in merito alle statuizioni civili.

La sentenza di Palermo (Tribunale Palermo 21/4/2009) era dedicata invece ad un caso di cyberciclaggio. Un giovane siciliano aveva aderito ad un’offerta di lavoro di una fantomatica società di rivendita auto spagnola che consisteva nel ricevere denaro sul proprio conto corrente e stornarlo verso altre destinazioni (Russia) trattenendo una percentuale dell’8% sulle transazioni eseguite.

Dopo aver eseguito tre bonifici di 10mila euro, tuttavia, il giovane ha denunciato l’accaduto agli inquirenti insospettito –anche dietro consiglio del padre, socio dell’azienda titolare del conto corrente utilizzato – dall’anomalia dell’intera operazione. Il tribunale ha condannato padre e figlio in relazione al reato di riciclaggio (648 bis cp) e, grazie allo status di incensurati di entrambi e la riduzione per la scelta del rito abbreviato, ha applicato la condanna ed anni 1 e mesi 4 di reclusione, 500 euro di multa, ma col beneficio della pena sospesa.

Decisamente di altro tenore le sentenze civili, delle quali, però, per il momento sono disponibili solo le massime e non le motivazioni per esteso.

Ed in particolare, la sentenza di Milano (Trib Milano 29/10/2008), così come quella di Palermo dedicata ai financial manager (ovvero i collaboratori, più o meno inconsapevoli dei phisher nel cybericiclaggio) ha individuato il seguente principio di diritto

«Qualora il financial manager sia a conoscenza dell’attività di truffa del phisher e garantisca allo stesso di collaborare per il ricevimento di bonifici fraudolenti e per il trasferimento delle somme percepite con mezzi diversi da quelli bancari come ad esempio il money tranfer internazionale, risponde sicuramente di concorso nel reato commesso dal secondo.

Qualora, invece, al financial manager solo richiesto l’accreditamento su un proprio conto corrente di alcune somme che dovrà poi trasferire con altre modalità all’estero, egli non essendo consapevole del disegno complessivo, non può essere considerato come concorrente nel reato presupposto».

Decisamente più rivoluzionaria l’ultima delle sentenze in commento, ovvero quella del Tribunale civile di Benevento (Trib. Benevento 2/7/09, n. 1506), che, ove confermata da pronunce successive di altri tribunali italiani darebbe il via ad un vero e proprio tsunami giudiziario in tema di illeciti bancari telematici.

Secondo la cura campana, infatti, sarebbe configurabile una responsabilità del gestore telefonico in tema di illeciti bancari consumati attraverso la rete, dal momento che sul detto gestore graverebbe il compito di riscontrare l’eventuale operazione sospetta avvertendo tempestivamente l’utente. Arrivando a concludere che

«Qualora, quindi, non si riscontri in capo al gestore un comportamento improntato alla massima diligenza richiesta in queste operazioni, lo stesso dovrà essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, per gli eventuali danni che siano derivati al correntista»

Potete leggere le sentenze e le motivazioni complete disponibili a questa pagina del sito ANTI-PHISHING ITALIA.

Da FullPress.it



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